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Condominio – poca illuminazione? Danno da caduta deve essere negato se il soggetto è distratto

4 novembre 2015 - Ore 8:59

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La cassazione Civile, sezione VI, nella sentenza del 24/09/2015 n. 18903, ha voluto focalizzare la propria attenzione sull’accertamento causale dell’evento.

Il caso tratta di una signora scendendo le scale, distratta dalla conversazione con il proprio coniuge, cade, e incolpa dell’accaduto il condominio asserendo che lo stesso fosse poco illuminato.

La Suprema Corte nell’accertamento causale evidenzia la legittimità della condotta poco attenta della donna alla quale viene così negato il risarcimento del danno subito, sancendo quindi anche l’essenza della colpa del condominio.

È da precisare che la responsabilità della tenuta e della manutenzione delle parti comuni ricade sul condominio, ma è la condotta imprudente che libera lo stesso da ogni possibile responsabilità, in quanto è bene ricordarsi che nei giudizi di responsabilità, l’accertamento del nesso di causalità è sempre indirizzato prima verso la certezza scientifica e poi quella probabilistica.

La Corte quindi ravvisa nella scarsa attenzione un fatto interruttivo del nesso di causalità tra la caduta e la scarsa illuminazione.

In tema di responsabilità va ricordato che l’evoluzione giurisprudenziale ha spiegato che il nesso di causalità non può ritenersi sussistente solo sulla base del coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, e quindi è configurabile solo se si accetti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi con elevato grado di credibilità razionale, l’evento non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Ricordiamo poi che la causalità penale richiede la dimostrazione a carico dell’accusa che l’evento sia addebitabile alla condotta dell’agente secondo criteri prossimi alla certezza, mentre in ambito civile è possibile un temperamento, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, al contrario, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del più “probabile che non”.

Tra i profili propulsivi nell’evoluzione del settore concernente la responsabilità civile si è notato un alleggerimento dei parametri di riscontro del nesso causale sempre più orientato a radicarsi verso il “more likely that not”.

La Suprema Corte in questa sentenza ha in ultima analisi affermato che il rapporto eziologico nell’ambito civilistico risponde a regole ben diverse da quelle che sottendono alla materia penale, in quanto la responsabilità civile ruota sul danneggiato e, a maggior ragione, la condotta di quest’ultimo può rivelarsi determinante nell’escludere l’addebito imputabile al soggetto responsabile della corretta tenuta delle parti comuni dello stabile.

 

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