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Condominio e B&B, la Cassazione ci ripensa e dice No

19 gennaio 2016 - Ore 8:49

cassazione-agenzialegaleLa Suprema Corte, seconda sezione civile, con sentenza n. 109/2016, depositata in data 7 gennaio 2016, ha stabilito che un appartamento non può essere adibito ad uso “affittacamere” allorquando il regolamento del condominio in cui esso si trovi, non lo consenta, e questa conclusione andrà rispettata anche nel caso in cui nello stesso stabile in passato altri condomini abbiano indebitamente destinato le proprie abitazioni ad attività a loro non permesse dallo stesso regolamento.

La vicenda nello specifico trattava un caso in cui una s.r.l. conduttrice di un appartamento e i suoi legittimi proprietari furono citati in giudizio da alcuni condomini dello stabile, affinché il tribunale dichiarasse l’assoluta contrarietà  al regolamento condominiale dell’adibizione dell’appartamento, da parte della società a responsabilità limitata, concesso in locazione ad uso specifico quale “affittacamere”.

Sia il primo grado che la Corte d’Appello giudicarono l’attività in questione come vietata dal regolamento condominiale. La s.r.l però propose ricorso contro la decisione di secondo grado, ma la Corte di Cassazione con quest’ultima sentenza conferma le versioni dei gradi che l’hanno preceduta.

Il contenuto letterale del regolamento condominiale, nonostante sia stato stilato nel 1920, recita che: “È vietato di destinare gli appartamenti ad uso di qualsivoglia industria o di pubblici uffici, (….), agenzie di pegni, case di alloggio, come pure di concedere in affitto camere vuote od ammobiliate o di farne, comunque, un uso contrario al decoro, alla tranquillità, alla decenza, ovvero al buon nome del fabbricato”.
In base ciò, coerente risulta essere la decisione dei giudici secondo la quale, la condotta contraria al regolamento, anche se tenuta in passato da altri condomini, non può in alcun modo influenzare l’interpretazione o la vigenza dello stesso.

Non ha ottenuto nulla, nemmeno il richiamo della s.r.l. circa la legge della Regione Lazio n. 18/1997 (poi abrogata con regolamento regionale n. 16/2008) che, in occasione del Giubileo speciale del 2000, voleva garantire e favorire una ripresa dell’attività alberghiera.

Infine la Suprema Corte, chiarisce che ontologicamente l’attività di affittacamere risulta essere del sovrapponibile a quella alberghiera e di bed&breakfast e quindi in contrapposizione a quella semplice di uso abitativo.

Categoria: News, Sentenze
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