Condominio - la revoca dell'amministratore può essere anche tardiva
ottobre 28th, 2015
I balconi sono considerati degli accessori degli appartamenti e quindi devono considerarsi come esclusiva proprietà del singolo condomino. Ciò che però risulta fondamentale distinguere è la tipologia dei lavori di manutenzione a cui possono essere assoggettati.
Principalmente si distingue in due tipologie di lavori:
Per quanto riguarda i primi saranno certamente da porsi a carico del legittimo proprietario/condomino. Mentre i secondi dovranno essere eseguiti secondo le volontà delle maggioranze e saranno posti quindi a carico di tutti i condomini e ripartiti secondo le tabelle millesimali.
Questo risulta dall’ultima decisione del Tribunale di Lecce del 6 ottobre 2015. Il caso specifico riguardava una questione in cui, l’assemblea condominiale aveva ripartito i costi di manutenzione dei balconi esclusivamente a carico dei singoli proprietari degli appartamenti a cui accedono. Quest’ultimi impugnano la delibera, ritenendo che i costi dovevano andare distribuiti tra tutti i condomini a prescindere dall’accesso e secondo le tabelle millesimali.
Il Tribunale di Lecce quindi ha accolto il ricorso dando ragione ai condomini e conseguentemente ha annullato la delibera.
Questa decisione segue comunque un orientamento giurisprudenziale (Trib. di Bari n. 1661 del 9/4/2015) e (Cass. tra tante, n. 568/2000), per il quale a prescindere dalla tipologia di balcone (aggettante o incassato), se l’intervento manutentivo attiene solo all’aspetto estetico/architettonico, le spese devono essere distribuite tra tutti i condomini, in quanto parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.
È quindi consigliabile che si distingua sempre in modo preciso gli interventi che andranno a farsi, in modo tale da poter distinguere le conseguenti spese, con percentuali che andranno pagate direttamente dal proprietario e parti che invece andranno distribuite attraverso i parametri millesimali.
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