Gestioni condominiali Amendolito

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Avv. Armando Amendolito
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Lo Studio condominiale Amendolito, fondato nel 1993 dall’Avv. Armando Amendolito, opera su Taranto e provincia. Lo Studio fornisce assistenza e consulenza in materia di diritto immobiliare (locazioni, affitti, diritti reali) e può contare su una esperienza ventennale in materia di diritto condominiale, operando con estrema competenza e professionalità, sia curando direttamente la gestione immobiliare dei fabbricati, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente legge di Riforma del Diritto Condominiale L.220/2012, sia prestando assistenza agli amministratori condominiali, agli inquilini ed a chiunque operi nel campo dell’edilizia e manutenzione in generale in favore degli edifici.

L’Avv. Armando Amendolito è inoltre responsabile della sede provinciale di Taranto per l’associazione ANAPI (Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili).

Lo Studio legale opera nel settore garantendo una precisa ed attenta amministrazione, che si riflette nella trasparenza dei conti, nella sicurezza dei fabbricati, nella tutela del decoro, nella riscossione puntuale degli oneri condominiali e in tutte le eventuali situazioni che possono venirsi a creare, sempre nel puntuale rispetto della vigente normativa.

In funzione di una completa e efficiente assistenza del cliente, lo Studio fornisce anche assistenza legale nella risoluzione di tutte le eventuali controversie, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, con particolare attenzione e riguardo verso le fattispecie che riguardano, le impugnazioni delle delibere condominiali, il recupero della morosità, le azioni di revoca dell’amministratore ed anche alla revisione dei rendiconti.

Lo Studio infine grazie all’esperienza acquisita e maturata sin dal 1993, e attraverso il suo legame con l’associazione di categoria ANAPI, essendone per l’appunto il riferimento provinciale, si occupa anche di formazione professionale, attraverso l’istituzione di corsi appositamente dedicati all’attività lavorativa e formativa dell’amministratore, ed anche attraverso l’organizzazione di convegni e seminari, con l’obiettivo principe di mantenere un continuo e proficuo aggiornamento ed accrescimento professionale, non solamente attraverso lo studio formativo ma anche grazie allo scambio di sinergie ed al confronto di esperienze pratiche sul campo.

  • Salve.vorrei sapere come dovrebbe essere ripartita tra i condomini la spesa relativa all ‘ istallazione di un ascensore in un condominio dove prima non c’era.

    • Quando un edificio non è provvisto dall’origine dell’ascensore, la sua nuova installazione costituisce una innovazione, che però eccezionalmente può essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea se portatori di 500 millesimi. Chi non è interessato non partecipa. La spesa va poi ripartita tra i “comunisti” ovvero gli interessati secondo la tabella che andrà creata ad hoc e che tenga conto per metà dell’altezza dal suolo e per metà dei valori di proprietà.

  • Essendo stata costituita una associazione tra amministratori professionisti, per i condominii amministrati in precedenza da uno solo degli associati, è necessario affinchè gli stessi possano essere amministrati dall’associazione professionale, effettuare la voltura del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate? Grazie

    • Mi pare opportuno, inizialmente, convocare l’assemblea e riferire ai condomini della costituzione della associazione professionale. Poi chiedere il consenso dei condomini affinchè risulti il conferimento del mandato alla predetta associazione, sempre indicando chi sarà l’amministratore prescelto dalla associazione, e poi infine si potrà procedere con la voltura presso l’Agenzia delle Entrate, indicando il nuovo numero di partita iva.
      Saluti

  • Salve Avvocato volevo porle un quesito in ordine alla revoca dell’amministratore prima della scadenza del mandato. L’art. 1129 dispone che la revoca può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea. Ma non dice nulla in merito alla motivazione. È comunque obbligatoria? E nel caso in cui l’amministratore ritenga sia stato ingiustamente revocato egli ha diritto alla tutela risarcitoria da parte del mandante ex art 1725 1comma. Che cosa s’ intende per risarcimento?
    Saluti
    M.M.

    • Gentilissima, con riguardo alla tutela risarcitoria in caso di revoca dell’amministratore condominiale, non vi è un’ampia giurisprudenza che protenda per un responso positivo, si conta una sola pronuncia in tal senso, emessa da un giudice di pace che ha riconosciuto quale risarcimento il pagamento dell’onorario residuo fino alla scadenza dell’anno d’incarico. In realtà questo risultato pare aberrante, posto che lo stesso Codice Civile prevede che in qualsiasi momento si possa revocare (alla pari di un licenziamento) l’incarico che si fonda sul mandato, motivo per cui qualora venga a mancare da parte dei condomini la fiducia verso il proprio amministratore, che è alla base del conferimento dell’incarico, questo può essere revocato in ogni momento senza alcun bisogno di giustificazione.

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