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Decreto ingiuntivo basato su una delibera nulla

22 gennaio 2016 - Ore 7:57

decreto-ingiuntivoLa sentenza della Corte di Cassazione n. 305 del 2016, ha stabilito che se un decreto ingiuntivo, che è stato richiesto ed ottenuto dall’amministratore del condominio, si fonda su una deliberazione nulla, è assolutamente legittimo da parte del giudice adito per l’opposizione dello stesso, accertare la nullità e conseguentemente revocare per questo motivo il decreto opposto.

Nello specifico la vicenda trattava di due condomini che si sono visti notificare un decreto ingiuntivo per omesso pagamento degli oneri condominiali e per ciò proponevano opposizione, in quanto per gli stessi alcuni importi erano stati pagati ma comunque non erano dovuti, in quanto questi riguardavano interventi manutentivi su un balcone di loro esclusiva proprietà, e questi lavori furono approvati dall’assemblea senza il loro consenso.

La tesi convinse il giudice di pace che condannò il condominio a restituire le somme. Il giudice dell’appello capovolse la situazione e condanno gli opponenti a riversare al condominio le somme del decreto. Ma la Cassazione poi ha ribaltato il tutto dando nuovamente ragione ai condomini opponenti.

È bene ricordare tuttavia che questa posizione, specifica la Corte nella sentenza n. 305 del 2016, riguarda le deliberazioni annullabili, ma non anche quelle nulle. Mentre la famosa sentenza n. 4806/05 Sezioni Unite fece il punto della situazione sulla catalogazione dei vizi d’invalidità delle delibere condominiali, specificano quali debbano essere considerate nulle e quali annullabili, “ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (da ultimo in termini sostanzialmente conformi, ed in motivazione Cass. n. 23688/2014; Cass. n. 1439/2014)” (Cass. 12 gennaio 2016 n. 305).

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